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ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 A TEMPO INDETERMINATO E PER LE TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Il Messaggio INPS n. 403/2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha previsto che, per le assunzioni di soggetti under 36  a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate entro il 30/06/2022, è riconosciuto un esonero contributivo INPS del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 

L’incentivo spetta per i lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 365 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Condizioni specifiche 

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’evento, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, non deve aver compiuto trentasei anni (35 anni e 365 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, non deve essere stato MAI occupato, presso il medesimo o presso qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’evento incentivato, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere nei 9 mesi successivi all’evento incentivato a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Durata del periodo agevolato 

L’esonero contributivo del 100% spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

Misura dell’incentivo 

L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 30/06/2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Condizioni di spettanza dell’incentivo 

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

– rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • DURC regolare;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro Studio.

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