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ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PER LE ASSUNZIONI DI DONNE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

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Il Messaggio INPS n. 403/2022 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate entro il 30/06/2022, è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica quindi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo 

L’esonero contributivo spetta per le:

  1. a) donne con almeno 50 di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. b) donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  4. d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di assunzione part-time.

Durata del periodo agevolato

Con riferimento alla durata del periodo agevolato l’incentivo:

– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

– in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. 

Misura dell’incentivo 

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 30/06/2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Condizioni di spettanza dell’incentivo 

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

– rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • DURC regolare;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 (incremento occupazionale).

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