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OGGI PARLIAMO DI FERIE!

CHI HA DIRITTO

Tutti i lavoratori dipendenti (qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato) hanno un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale (art. 36, c. 3, Cost.; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003).

QUANDO MATURANO

Le ferie maturano in costanza dell’effettiva prestazione lavorativa (anche durante il periodo di prova) o durante assenze che la legge o i contratti collettivi equiparano al servizio effettivo (es. maternità, malattia, ferie, congedo matrimoniale…).
Ogni mese di servizio lavorativo fa maturare 1/12 di ferie annuali spettanti; le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
La durata legale del periodo di maturazione delle ferie è di 12 mesi. In genere il periodo viene fissato dai CCNL e nella maggior parte dei casi corrisponde all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) o ad un periodo di 12 mesi decorrente dal 1 agosto fino al 31 luglio.

DI QUANTE FERIE HO DIRITTO

La legge prevede una durata minima delle ferie di 4 settimane per un anno di servizio (Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8), ma i contratti collettivi (nazionali, territoriali ed aziendali) possono stabilire una durata minima superiore.

QUANDO POSSO FRUIRNE

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo minimo annuale legale di ferie va goduto:
• per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo)
• per le restanti 2 settimane (o il diverso periodo residuo) entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il datore di lavoro stabilisce il periodo e le modalità di godimento delle ferie da parte dei lavoratori. Le stesse possono essere fruite in forma di ferie collettive (contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori dell’impresa o da tutti gli appartenenti a singoli reparti) o individuali.
La durata e la collocazione temporale delle ferie sono stabilite mediante un piano ferie approvato dal datore di lavoro. Se il lavoratore non riesce a godere del periodo minimo previsto entro l’anno di maturazione il datore di lavoro può obbligarlo a consumarle per evitare di incorrere in conseguenze sanzionatorie e/o risarcitorie.
L’esatta determinazione del periodo feriale spetta esclusivamente al datore di lavoro; il lavoratore ha solamente la facoltà di indicare il periodo di preferenza entro il quale vorrebbe fruirne.
Il datore di lavoro deve mediare tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore.
Il lavoratore non può in ogni caso assentarsi contro l’espresso diniego dell’imprenditore in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincide con quello fissato dal suo datore di lavoro (Cass. 7 maggio 1992 n. 5393).
La comunicazione del periodo feriale deve essere preventiva; a tal fine il datore di lavoro può servirsi, oltre che della forma scritta, di qualunque mezzo che porti a conoscenza del lavoratore l’arco temporale in cui questi potrà godere delle ferie.
Dopo avere determinato il periodo di godimento delle ferie ai dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo, anche in assenza di fatti sopravvenuti, solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Tali modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie, non essendo tenuto il lavoratore a garantire la reperibilità durante tale periodo (Cass. 3 dicembre 2013 n. 27057; Cass. 11 febbraio 2000 n. 1557).

COSA ACCADE INCASO DI ASSUNZIONE O CESSAZIONE IN CORSO D’ANNO

Il dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione (12 mesi) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato ai mesi in cui è stato in servizio.