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Incentivo per l’assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani

Garanzia giovani

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” un’integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” (Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 e n. 79 del 8 aprile 2016; Circolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016).

Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training) ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni, effettuate tra il 01/03/2016 e il 31/12/2016, a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o apprendistato professionalizzante di lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31/01/2016.

L’incentivo è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto part-time, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Misura dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:

RAPPORTO DI LAVORO Classe di profilazione e incentivo in Euro
BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA
Rapporto a tempo indeterminato 3.000 6.000 9.000 12.000

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va riproporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato:

♦ alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

♦ all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:

  • l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

Compatibilità con la normativa in materia di Aiuti di Stato

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito rispettando gli aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti, nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

Il Super Bonus può essere fruito, oltre i limiti del Regime “de minimis”,  solo al verificarsi di determinate condizioni che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma:

  • Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
  • Per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo, anche oltre i limiti del regime “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:
  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
  • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Coordinamento con altri incentivi

Il Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

  1. l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
  2. l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
  3. l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASPI di cui all’art. 2, comma 10 – bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
  4. l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9.