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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: NOVITA’ DAL 1° APRILE 2019


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ANF 2019/2020 REDDITI FAMILIARI ANNO 2018

A partire dal 01/07/2019 potrà essere rinnovata la domanda per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per gli aventi diritto.

Si rammenta che il periodo è compreso tra il 01/07/2019 e il 30/06/2020 e dovranno essere riportati i redditi del nucleo familiare percepiti nel corso dell’anno 2018.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: NOVITA’ DAL 1° APRILE 2019

La Circolare INPS n. 45 del 22/03/2019 ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019, le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica avvalendosi della nuova procedura on line ANF/DIP.

COME PRESENTARE LA DOMANDA ANF A DECORRERE DAL 1° APRILE 2019

La domanda di assegno per il nucleo familiare, la domanda degli arretrati e la domanda di variazione (da inviare in caso di modifiche del nucleo familiare in un periodo già richiesto o delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli di reddito) devono essere presentate dal lavoratore all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso del PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN
  • altri intermediari abilitati

COME VERIFICARE LA SPETTANZA DELL’ANF DAL 1° APRILE 2019

L’INPS, una volta ricevuta la domanda ANF, determinerà gli importi giornalieri e mensili spettanti al lavoratore che potranno essere visualizzati dal richiedente, dai Patronati (che hanno trasmesso la domanda) e dagli altri Intermediari (che hanno trasmesso la domanda)  accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda” disponibile nel portale INPS.

COSA DEVONO FARE IL LAVORATORE E IL DATORE DI LAVORO DAL 1° APRILE 2019

Il dipendente sarà tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro, che a sua volta dovrà informare il proprio Consulente del Lavoro, l’esito positivo della domanda ANF presentata all’INPS in modo che il Consulente possa visionare attraverso la nuova applicazione “Consultazione Importi ANF” l’importo spettante da erogare al lavoratore.

L’INPS invierà al richiedente un provvedimento formale nel caso di rigetto della domanda ANF presentata.

AUTORIZZAZIONE ANF 43 DAL 1° APRILE 2019

Il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di ANF DIP, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria, avvalendosi dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso del PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN
  • altri intermediari abilitati

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di ANF DIP, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Pertanto, il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’INPS che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.