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Voucher – Lavoro Accessorio

Voucher (Lavoro accessorio)

Il lavoro accessorio persegue lo scopo di garantire anche ai rapporti di lavoro saltuari e marginali una tutela assicurativa e previdenziale.

Il pagamento avviene attraverso i “buoni lavoro”, o anche detti voucher.

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Il valore lordo di un voucher è di € 10,00 (€ 7,50 nette) e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Il voucher garantisce la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), salvo il riconoscimento ai fini del diritto alla pensione.

Modalità di acquisto

I committenti imprenditori e liberi professionisti possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

Invece, i committenti che non sono imprenditori o professionisti,  possono acquistare i buoni, oltre che attraverso  i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Vantaggi

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INPS e INAIL.

Per il prestatore

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso delle prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Il Committente

 I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio – possono essere:

  • famiglie;
  • enti senza fini di lucro;
  • soggetti non imprenditori;
  • imprese familiari;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori operanti in tutti i settori;
  • committenti pubblici.

Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio

 I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

  • pensionati
  • studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”.
  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione, titolari di di disoccupazione speciale per l’agricoltura e i lavoratori in mobilità.
  • lavoratori part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
  • altre categorie di prestatori: inoccupati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
  • prestatori extracomunitari: possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Attenzione: fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

  • aziende con volume d’affari superiore a € 7.000 esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università)
  • aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000 che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Limiti economici per il prestatore (art. 48 del D.Lgs 81/2015)

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 81/2015, i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i € 7.000 netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori e liberi professionisti non possono superare i € 2.020 netti (€ 2.693 lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite annuale di € 7.000 netti, (€ 9.333 lordi).

Per i prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di € 3.000  netti annuali (€ 4.000 lordi), con riferimento alla totalità di committenti.

Obblighi per il committente

Il committente ha l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Alla luce di quanto sopra, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione telematica di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL).

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della “maxisanzione” per lavoro nero (All. 1 Circ. INPS 12 agosto 2015 n. 149).

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.